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Posta Elettronica Certificata
25 Settembre 2011
Dal 29 novembre 2011 tutte le società iscritte al Registro delle Imprese dovranno essere dotate di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla quale chiunque, comprese le Pubbliche Amministrazioni, potrà trasmettere comunicazioni destinate all'impresa (per maggiori dettagli vedi i riferimenti normativi). L'utilizzo della PEC, in alternativa alla consueta raccomandata postale, rappresenta una grande opportunità in termini di efficienza e di risparmio economico per le imprese e per la Pubblica Amministrazione e consente una notevole semplificazione nella gestione dei processi.
Per assolvere l'obbligo normativo ricordiamo:
- Chi è tenuto ad iscrivere la PEC al Registro Imprese:
Le società di persone e di capitali. - Chi è escluso dall'obbligo di iscrizione della PEC al Registro
Imprese:
Le imprese individuali e tutte le imprese che non sono costituite in forma societaria. - Da quando decorre l'obbligo di iscrizione della PEC al Registro
Imprese:
Per le società costituite prima del 20-11-2008: entro il 29-11-2011;
Per le società costituite a partire dal 20-11-2008: all'atto dell'iscrizione. - Quali sono i costi per l'iscrizione e la variazione della PEC al
Registro Imprese:
Sia l'iscrizione che la variazione dell'indirizzo di PEC al Registro delle Imprese sono gratuite poiché esenti da bolli, diritti, tariffe. - Come fare per iscrivere o modificare la PEC al Registro Imprese:
Tramite la Comunicazione Unica, utilizzando le funzioni semplificate di ComunicaStarweb: è necessario registrarsi e disporre di una firma digitale; oppure rivolgendosi alla propria Organizzazione imprenditoriale o al professionista di fiducia.
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Riferimenti Normativi
Per qualsiasi ulteriore approfondimento si consiglia di far riferimento ai seguenti documenti ufficiali:
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (testo)Codice dell'amministrazione digitale (G.U. n. 112 del 16 maggio 2005, S.O. n. 93 e G.U. n. 6 del 10 gennaio 2010, S.O. n.8) Il CAD prescrive che le amministrazioni utilizzino la PEC per comunicare con i soggetti interessati che ne facciano richiesta (Art. 6) e si dotino di una casella PEC per ciascun registro di protocollo (Art. 47, c. 3). Inoltre stabilisce che le comunicazioni di documenti tra le PA siano valide, ai fini della verifica della provenienza, se trasmesse attraverso sistemi di PEC (Art. 47, c. 2). In base all'Art. 48, la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante PEC. Tale trasmissione equivale alla notificazione per mezzo della posta.
Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (testo)Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009, S.O. n. 14) La legge introduce l'obbligatorietà della PEC per le imprese costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti agli Ordini. Gli Enti pubblici sono invece tenuti a pubblicare i propri indirizzi PEC sull'Indice delle PA. Inoltre, tutte le comunicazioni tra Enti pubblici, professionisti ed imprese possono avvenire via PEC, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne.
